Articolo abrogato dalla L.R. del 16/06/2006 n.17. L'articolo 41 così recitava: "1. Limitatamente all'anno 2000, l'importo di cui all'art. 5, comma 2, lett. E), della L.R. 146/1998 è determinato in £. 35 al chilogrammo, sempre che lo smaltimento in discarica dei rifiuti sia autorizzato secondo le modalità previste dall'art. 5, commi 6 e 6-bis del decreto.

2. Fino alla completa attuazione delle previsioni del piano regionale e dei piani provinciali di gestione dei rifiuti di cui alla presente legge e, comunque, fino al 31 dicembre 2004 ove tali previsioni vengano attuate prima, è fatto divieto di realizzare e/o attivare impianti di termodistruzione e/o di termovalorizzazione dei rifiuti urbani. Gli impianti di produzione di combustibile da rifiuti (CDR) possono essere autorizzati, ovvero possono continuare la propria attività se già autorizzati, con la prescrizione che il CDR prodotto venga utilizzato, fino al 31 dicembre 2006, esclusivamente in impianti termici non dedicati. La localizzazione di nuovi impianti va comunque subordinata a verifiche circa l'impossibilità di utilizzo per ampliamento di quelli esistenti.

3. L'effettivo conferimento delle funzioni e compiti di cui al precedente art. 4, comma 2 decorre dalla data di pubblicazione dei piani provinciali. Le disposizioni contenute nel Capo I del Titolo V della presente legge hanno immediata applicazione ai procedimenti ancora in corso alla data di entrata in vigore della stessa, fatte salve le fasi del procedimento amministrativo che si sono concluse.

4. Fino alla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale di costituzione dell'A.R.T.A., ai sensi dell'art. 24, comma 5, della L.R. 64/1998, alla valutazione per la localizzazione degli impianti di cui all'art. 27 del decreto provvede il comitato regionale degli esperti di cui all'art. 6 della L.R. 60/1985 e successive modificazioni ed integrazioni."

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