Articolo abrogato dalla L.R. del 03/10/1995 n.71. L'articolo 8 così recitava "1. La gestione del catasto dei rifiuti speciali, speciali di origine industriale assimilabili agli urbani o tossici e nocivi, previsto dall'articolo 3 della L. 9 novembre 1988, n. 475, è delegata alle Province regionali.

2. In conseguenza di quanto disposto al comma 1, le schede di cui al D.M. 14 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 1993, supplemento ordinario, dovranno essere presentate dai soggetti obbligati alle Province regionali competenti per territorio.

3. Le Province regionali cureranno l'informatizzazione dei dati contenuti nelle schede e trasmetteranno gli stessi all'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente."

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