La L.R. del 02/03/2010 n.6 ha stabilito che le convenzioni di cui all’articolo 5 stipulate antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 6/2010 non producono effetti qualora il beneficiario non presenti, entro la data di ultimazione dei lavori, la domanda di contributo di cui all’articolo 10.

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