Gli articoli 1, 2, 25, 28, 30 sono stati abrogati dalla L.R. del 12/07/2011 n.12. L’articolo 1 così recitava: “Per tutte le opere pubbliche di competenza della Regione, dei comuni, delle province, dei consorzi di enti locali, delle comunità montane, degli istituti autonomi case popolari, l'approvazione dei progetti da parte dei competenti organi dei rispettivi enti equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza delle opere stesse a tutti gli effetti.

Rimangono ferme le disposizioni contenute in leggi speciali che regolano la stessa materia nonchè quelle dell'art. 21 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, per le opere degli enti locali finanziate dalla Regione ai sensi della stessa legge, e quelle contenute nella legge regionale 8 luglio 1977, n. 56.

In ogni caso gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza cessano se i lavori non hanno avuto inizio nel triennio successivo all'approvazione del progetto o all'emissione del decreto di finanziamento dell'opera ai sensi del comma precedente.

Nell'atto cui è riconnessa la dichiarazione di pubblica utilità sono fissati i termini entro i quali debbono essere iniziati ed ultimati i lavori ed i termini in cui devono essere iniziate ed ultimate le relative espropriazioni, ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Per le opere degli enti locali finanziate dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, i termini predetti sono fissati nel decreto di finanziamento.”

Dalla redazione