Articolo abrogato dalla L.R. del 23/07/2009 n.40. L’articolo 21 così recitava: “1. La Regione, salvo quanto espressamente stabilito da leggi speciali e dalla LR 4/95, partecipa alle conferenze dei servizi promosse da altre pubbliche amministrazioni con le modalità previste dal presente articolo. 2. Nel caso in cui la Regione sia convocata in una conferenza dei servizi ai fini della sostituzione di uno o più atti di competenza di un dirigente, ovvero di uno o più atti di un proprio organo istituzionale, essa è rappresentata: a) dal dirigente competente ai sensi della LR 81/94, qualora l'atto o gli atti da sostituire in conferenza siano di sua competenza; b) dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione dell'organo competente in via ordinaria ad emanare l'atto o gli atti che si intendono sostituire in conferenza, qualora l'atto o gli atti siano di competenza degli organi istituzionali della Regione. In tale caso il Presidente può delegare altro componente della Giunta regionale ovvero un dirigente della struttura operativa regionale, specificando nell'atto di delega l'ampiezza del mandato conferito in ordine all'oggetto della conferenza dei servizi, e nel rispetto di quanto deliberato dall'organo competente in via ordinaria ad emanare l'atto. 3. Nel caso in cui la Regione sia convocata in una conferenza dei servizi ai fini della sostituzione di più atti di competenza di più dirigenti della struttura operativa regionale, essa è rappresentata dal coordinatore, se i dirigenti appartengono allo stesso dipartimento,ovvero nel caso in cui appartengano a differenti dipartimenti, dal dirigente individuato dal comitato tecnico della programmazione, ai sensi dell'art- 15, comma 3 della LR 81/94. In tale ultimo caso, il dirigente partecipa alla conferenza previa acquisizione delle valutazioni dei dirigenti competenti in via ordinaria ad emanare gli atti che si intendono sostituire in sede di conferenza. 4. Nel caso in cui la Regione sia convocata in una conferenza dei servizi ai fini della sostituzione di più atti di competenza di dirigenti della struttura organizzativa e di competenza degli organi istituzionali della Regione, essa è rappresentata dal Presidente Giunta regionale, previa deliberazione degli organi istituzionali competenti in via ordinaria ad emanare gli atti, e previa acquisizione delle valutazioni dei dirigenti in ordine agli atti di propria competenza.”

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