La Circ. Min. Int. 6-6-1980 n. 16 prescrive all'ultimo comma, che gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità di quanto stabilito dalla L. 1-3-1968 n. 186.

Con circolare n. 224 del 1° luglio 1974, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha ritenuto che la legge n. 186 del 1968 si limiti a stabilire una presunzione semplice (art. 2727 c.c.), suscettibile cioé di prova contraria, a beneficio delle norme predisposte dal Comitato Elettrotecnico Italiano, nel senso che si considera realizzato o regola d'arte il materiale elettrico costituito in modo conforme. Il Ministero ha inoltre espresso l'avviso che le prescrizioni tecniche delle norme predette acquistino efficacia in virtù di un eventuale "ordine" dell'Ispettorato del lavoro, atto da configurare come richiamo dell'imprenditore all'obbligo ex art. 2087 c c., e costituiscano specificazione ed integrazione dei regolamenti generali e speciali emessi a seguito della legge n. 51 del 1955.

Il Consiglio di Stato, con parere reso dalla seconda sezione in data 11 marzo 1975 su ricorso straordinario al Capo dello Stato, ha affermato che le prescrizioni C.E.I., pur essendo emanate da un organismo privato, hanno forza vincolante per effetto della legge n. 186 del 1968; tuttavia, rispetto ad esse, nella materia antinfortunistica, prevalgono per certo le disposizioni speciali contenute nel D.P.R. n. 547 del 1955.

Dalla redazione