Il primo comma dell'art. 53 é quello sostituito dalla Circ. n. 16 del 6-6-1980 con la quale viene aggiunta anche la seguente disposizione:

"É consentito l'esercizio di più locali aperti al pubblico serviti da un unico atrio d'ingresso, purché il complesso dei locali e ciascuno di essi siano provvisti di vie di esodo e propri servizi indipendenti realizzati conformemente alle presenti norme e siano separati tra loro con strutture continue aventi resistenza al fuoco pari ad almeno 60 minuti primi".

Dalla redazione