Articolo abrogato dalla L.R. del 10/02/2006 n.2. L'articolo 8 così recitava: "1. La Consulta ecologica regionale, istituita con legge regionale 17 dicembre 1981, n. 40, è integrata, per l'emissione dei pareri previsti dalla presente legge, da:

a) un esperto designato dalla Giunta regionale laureato in discipline attinenti la speleologia, scelto sulla base di documentate esperienze e titoli di speleologia e carsismo, con particolare riferimento al territorio marchigiano;

b) un esperto in speleologia e carsismo designato dalla Federazione speleologica marchigiana;

c) un rappresentante designato dalla Società speleologica italiana già costituita alla data di entrata in vigore della presente legge;

d) un rappresentante del Soccorso Alpino Speleologico Marche (SASM) del CNSAS;

e) un rappresentante delle guide speleologiche;

f) un rappresentante del Club alpino italiano.

2. I componenti della Consulta, di cui al comma 1, sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale."

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