L'articolo 8, come modificato con delibera del Comitato Nazionale dei Delegati nella seduta del 22-23 marzo 1999, ha effetto dal 24/8/1999, data di approvazione del Ministero del Lavoro.

Il comma 3 è applicabile ai professionisti in possesso dei requisiti di iscrivibilità, che non ne abbiano data comunicazione, per i periodi contributivi decorrenti dal 1999, ferma restando l'applicazione delle precedenti sanzioni alle inadempienze antecedenti la data di approvazione ministeriale.

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