Si trascrive il testo dell'art. 4, comma 3, del D.L. n. 32/1995, convertito, senza modificazioni, dalla legge n. 104/1995, recante: "Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale": "3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su richiesta delle imprese, dispone l'erogazione di un anticipo, nella misura massima del 50 per cento dell'importo del contributo in conto capitale spettante ai sensi della L. 1° marzo 1986, n. 64, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili; il pagamento dell'anticipo é effettuato previa presentazione da parte dell'impresa, nei trenta giorni successivi alla concessione dell'anticipo medesimo, di fidejussione bancaria o di polizza assicurativa. Per i progetti di investimento di importo inferiore a tre miliardi di lire, l'accertamento, a seguito dell'ultimazione del progetto, sulla realizzazione degli investimenti e sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione dei benefici consiste nell'esame delle risultanze istruttorie e della relazione finale degli istituti di credito e società di locazione finanziaria convenzionati, nonché nel riscontro della sussistenza delle dichiarazioni, rese con le modalità di cui al comma 1, attestanti gli specifici requisiti individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per i progetti di investimento di importo superiore, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, ai sensi del comma settimo dell'art. 18 della L. 26 aprile 1983, n. 130, alla nomina di apposite commissioni, i cui oneri sono posti a carico delle risorse di cui al comma 6. Rimangono ferme le vigenti disposizioni sugli accertamenti per le operazioni già regolate dalle convenzioni sulla locazione finanziaria dei macchinari. Gli accertamenti finali sui progetti di investimento già ammessi ai benefici della L. 1° marzo 1986, n. 64, di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono parimenti effettuati con le modalità di cui al presente comma, qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino già affidati gli incarichi di accertamento sulla realizzazione degli investimenti".

La legge n. 64/1986, citata nel soprariportato comma 3 dell'art. 4 del D.L. n. 32/1995, reca: "Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno".

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