La L. 1 agosto 2003, n. 200, ha stabilito che "Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, sono prorogate fino al secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, limitatamente agli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2003 in sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi sismici dell'11 aprile 2003, come individuati ai sensi dell'ordinanza del Presidente dei Consiglio dei Ministri n. 3284 del 30 aprile 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2003. Per gli investimenti immobiliari la proroga di cui al primo periodo riguarda quelli realizzati fino al terzo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001 e, comunque, entro il 31 luglio 2004".

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