Articolo abrogato dalla L.R. del 14/05/2009 n.6. L’articolo 17-bis, come introdotto dall’articolo 12 della L.R. 2.8.02, n. 7, così recitava: “1. É istituito nel bilancio della Regione, "rubrica Dipartimento regionale dei lavori pubblici", un fondo di rotazione per la copertura finanziaria delle spese occorrenti per la progettazione definitiva ed il perfezionamento delle procedure tecniche, amministrative ed operative, necessarie per l'accesso ai flussi di finanziamento, anche di provenienza extraregionale, per la realizzazione di interventi per la riqualificazione urbana ed il recupero del tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale.

2. L'importo del fondo di cui al c.1 è determinato, per l'esercizio finanziario 2003, in 20.000 migliaia di euro cui si provvede, ai sensi dell'art. 45, c.14, della L.448/98, mediante l'utilizzo di parte delle economie realizzate sulle assegnazioni statali di cui alla L. 457/78. 3. Con decreto dell'Ass.reg. lavori pubblici, previa deliberazione della Giunta reg., vengono stabilite le modalità di utilizzazione del fondo di cui al comma 1 che comunque devono attenersi ai seguenti criteri: a) validità triennale del programma di utilizzazione con riferimento ai programmi di spesa; b) ripartizione del fondo con priorità per gli enti locali, o consorzi tra essi, con popolazione complessiva inferiore a 15.000 abitanti e per gli interventi di completamento o di messa in sicurezza o di valorizzazione del patrimonio urbanistico e/o ambientale. 4. A seguito del finanziamento dell'opera le spese di progettazione anticipate con le risorse del fondo vengono reintroitate al medesimo. "4 bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2005 il fondo di cui al presente articolo è destinato al finanziamento in favore dei rami dell'Amministraz.regionale, per la copertura delle spese occorrenti per la progettazione definitiva ed esecutiva, ivi compresi gli oneri accessori, e per il perfezionamento delle procedure tecniche, amministrative ed operative, necessarie per l'accesso ai flussi di finanziamento, anche di provenienza extraregionale." "4 ter. Il 50% del fondo di cui al c.1 è utilizzato, per l'esercizio fin. 2005, per consentire agli enti proprietari di strutture strategiche o rilevanti, come individuate ai sensi della delibera della Giunta reg. n. 408 del 19.12.2003, resa esecutiva con decreto del dirigente generale del dipartimento di prot.civile n. 3 del 15 gennaio 2004, per l'effettuazione delle verifiche tecniche dei livelli di sicurezza sismica, previste dall'ordinanza del Pres.Cons.Ministri n. 3274/2003. ecc. "

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