Articolo abrogato dalla L.R. del 14/05/2009 n.6. L’articolo 25 coì recitava: “1. L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a stipulare con gli istituti di credito apposite convenzioni finalizzate alla concessione di mutui ventennali contratti dai proprietari di unità immobiliari da adibire a residenza principale o secondaria del richiedente ubicati nei centri storici e nelle zone omogenee classificate "A" nei piani regolatori generali dei comuni della Sicilia, finalizzati alla realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all'articolo 20 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, ponendo a carico del bilancio regionale il costo totale dei relativi interessi ovvero per la rinegoziazione o nuova stipula dei mutui contratti entro i termini di validità delle graduatorie di cui all'articolo 137 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, dai soggetti utilmente ivi inseriti che non hanno ottenuto il beneficio alla data di scadenza della graduatoria stessa.

2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per i lavori pubblici determina, con proprio decreto, sentito il parere della competente commissione legislativa, i criteri e le modalità di accesso ai benefici di cui al comma 1.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, un limite d'impegno ventennale dell'importo di 1000 migliaia di euro, cui si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera l), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.”

Dalla redazione