A decorrere dalla data di entrata in vigore della L. del 29/07/2003, n. 229 (In vigore dal 9.9.2003) è abrogato l'articolo 7. Le procedure avviate ai sensi del citato articolo 7 per le quali, alla data di entrata in vigore della legge suddetta, sia intervenuta la richiesta di parere al Consiglio di Stato, possono essere completate con l'emanazione dei previsti testi unici entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge 229/03.

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