Articolo abrogato dalla L.R. del 24/11/2008 n.42. L’articolo 3 così recitava: “1. Lo strumento di attuazione del piano di intervento è l'accordo di programma cui possono partecipare in vista della realizzazione di obiettivi di pubblico interesse anche soggetti privati.

2. L'accordo di programma può prevedere la non onerosità dell'intervento per la Regione e motivatamente anche per altri eventuali soggetti pubblici.

3. L'accordo di programma definisce nell'ambito delle rispettive competenze le modalità di gestione e le misure di sicurezza delle strade di viabilità minore di particolare interesse e la relativa classificazione amministrativa ai sensi del dlgs 30 aprile 1992 n. 285 ove non ancora effettuata. Indica inoltre i tipi di intervento la durata le quote finanziarie a carico di ciascun ente e soggetto interessato i criteri e le modalità di erogazione di eventuali contributi a favore di interventi straordinari ed urgenti di cui al comma 2 dell'articolo 2.

4. L'accordo di programma di durata non superiore al biennio relativo al piano di intervento è stipulato entro sessanta giorni dall'approvazione del piano stesso.”

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