Articolo abrogato dalla L.R. del 23/08/2011 n.35. L’articolo 16 così recitava: “1. All’art. 29, comma 1, della Legge Regionale 64/98 “Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)” dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

“h bis) La Giunta regionale può autorizzare l’ARTA ad accendere mutui per il finanziamento di spese di investimento relative all’acquisto, ristrutturazione e manutenzione degli immobili al solo fine di garantire il buon funzionamento dell’Agenzia. L’importo complessivo delle annualità di ammortamento, per capitale ed interessi non può superare il 30% delle entrate proprie dell’Arta quali risultano dall’ultimo bilancio di esercizio approvato”.”

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