L’Ordinanza 3274/03, all’articolo 2, comma 3, prevede che entro cinque anni si proceda alla verifica sismica sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. Il D.P.C.M. del 21 ottobre 2003 (G.U. n. 252 del 29.10.2003) elenca nel dettaglio le tipologie di strutture di competenza statale sopra definite: molte delle strutture appartenenti alla prima categoria sono manufatti tutelati e, nell’ambito della seconda categoria, sono esplicitamente indicati gli «edifici il cui collasso può determinare danni significativi al patrimonio storico, artistico e culturale (quali ad esempio i musei, biblioteche, chiese)». Risulta quindi evidente che tali verifiche dovranno essere effettuate su quasi tutto il patrimonio tutelato.

Dalla redazione