Allegato prima introdotto dalla L.R. 16/08/2007, n. 26 e poi abrogato dalla L.R. 18/02/2016, n. 4, così recitava:

“Allegato A (articolo 5-bis, comma 5, lettera a) - Categorie di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale regionale

I. ATTIVITÀ ENERGETICHE

I.1 Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW fino a 300 MW (ex 1.1 dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

I.2 Raffinerie di petrolio (escluse le raffinerie di petrolio grezzo) e di gas (ex 1.2 dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

I.3 Cokerie (ex 1.3 dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

I.4 Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone con meno di 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi (ex 1.4 dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005).

 

II. INDUSTRIA CHIMICA. (NELL’AMBITO DELLE CATEGORIE DI ATTIVITÀ DELLA SEZIONE II SI INTENDE PER PRODUZIONE LA PRODUZIONE SU SCALA INDUSTRIALE MEDIANTE TRASFORMAZIONE CHIMICA DELLE SOSTANZE O DEI GRUPPI DI SOSTANZE DI CUI AI PUNTI DA 4.1 A 4.6 DELL’ALLEGATO I DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 59/2005)

II.1 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come:

a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici) con capacità complessiva annua fino a 200.000 tonnellate anno;

b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi con capacità complessiva annua fino a 200.000 tonnellate anno;

c) idrocarburi solforati con capacità complessiva annua fino a 100.000 tonnellate anno;

d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati con capacità complessiva annua fino a 100.000 tonnellate anno;

e) idrocarburi fosforosi con capacità complessiva annua fino a 100.000 tonnellate anno;

f) idrocarburi alogenati con capacità complessiva annua fino a 100.000 tonnellate anno;

g) composti organometallici con capacità complessiva annua fino a 100.000 tonnellate anno;

h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa) con capacità complessiva annua fino a 100.000 tonnellate anno;

i) gomme sintetiche con capacità complessiva annua fino a 100.000 tonnellate anno (ex 4.1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

II.2 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali:

a) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile con capacità complessiva annua fino a 100.000 tonnellate anno;

b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati con capacità complessiva annua fino a 100.000 tonnellate anno;

c) basi, quali idrossido d’ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio con capacità complessiva annua fino a 100.000 tonnellate anno;

d) sali, quali cloruro d’ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d’argento;

e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio (ex 4.2, lettere a), b), c), d), e) dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

II.3 Impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti) con capacità complessiva annua fino a 300.000 tonnellate anno (ex 4.3 dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

II.4 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi (ex 4.4 dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

II.5 Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base (ex 4.5 dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

II.6 Impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi (ex 4.6 dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005).

 

III. GESTIONE DEI RIFIUTI (SALVI L’ARTICOLO 11 DELLA DIRETTIVA N. 75/442/CEE E L’ARTICOLO 3 DELLA DIRETTIVA N. 91/689/CEE DEL CONSIGLIO, DEL 12 DICEMBRE 1991, RELATIVA AI RIFIUTI PERICOLOSI)

III.1 Impianti per l’eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazione R 1) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975, concernente l’eliminazione degli oli usati con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno (ex 5.1 dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005).

III.2 Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella direttiva 89/369/CEE del Consiglio, dell’8 giugno 1989, concernente la prevenzione dell’inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, e nella direttiva 89/429/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente la riduzione dell’inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacità superiore a 3 tonnellate all’ora (ex 5.2 dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005).

III.3 Impianti per l’eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell’allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno (ex 5.3 dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005).

III.4 Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti e di quelle per rifiuti urbani (ex 5.4 dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005).

 

IV. ALTRE ATTIVITÀ

IV.1 Impianti per l’eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno (ex 6.5 dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005).”

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