Articolo abrogato dalla Delib. G.R. del 27/05/2014, n. 807, a partire dal 13 giugno 2014, limitatamente alle strutture ricettive alberghiere e dalla Delib. G.R. 17/06/2014, n. 1000, a partire dal 4 luglio 2014, limitatamente alle strutture ricettive all'aperto. L’articolo 40 così recitava: “Art. 40 - (Gestione e responsabilità) - 1. Responsabile delle strutture ricettive è il titolare dell'autorizzazione all'esercizio, il suo eventuale rappresentante la cui nomina deve risultare dall'autorizzazione o dalla comunicazione d'inizio attività, o il gestore.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono responsabili dell'osservanza della presente legge e rispondono in solido del pagamento delle sanzioni amministrative.”

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