N9 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 19, comma 1, della L.R. 04/04/2019, n. 14, così recitava:

Art. 6 - Inserimento dell'articolo 3 ter nella legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche"

1. Dopo l'articolo 3 bis della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, così come introdotto dall'articolo 5, è inserito il seguente:

"Art. 3 ter - Interventi per favorire la rimozione e lo smaltimento dell'amianto.

1. Per gli interventi sugli edifici esistenti che comportano la rimozione e lo smaltimento della copertura in cemento amianto, qualora ciò non sia già obbligatorio per legge, è concesso un ampliamento fino al 10 per cento del volume o della superficie, anche in deroga ai parametri dello strumento urbanistico comunale.".”

Dalla redazione