N13 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 19, comma 1, della L.R. 04/04/2019, n. 14, così recitava:

Art. 10 - Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e successive modificazioni

1. Nell'alinea del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, le parole: "e 4" sono sostituite con le parole: "3 ter, 3 quater e 4".

2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, le parole da: ". I comuni possono" fino alle parole: "dalla presente legge" sono soppresse.

3. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, le parole: "articoli 2, 3 e 4" sono sostituite con le parole: "articoli 2, 3, 3 ter, 3 quater e 4".

4. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, le parole: "soggetti all'obbligo della demolizione" sono soppresse.

5. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, le parole: "di programmazione, insediamento ed apertura di grandi strutture di vendita, centri commerciali e parchi commerciali" sono sostituite con le parole: "di commercio".

6. Alla fine della lettera g) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, sono aggiunte le seguenti parole: ", fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3 quater".

7. Il comma 2 bis dell'articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, è sostituito dal seguente:

"2 bis. Per gli edifici dismessi o in via di dismissione, situati in zone territoriali omogenee diverse dalla zona agricola, è consentito il mutamento della destinazione d'uso con il recupero dell'intera volumetria esistente, qualora l'intervento sia finalizzato alla rigenerazione o riqualificazione dell'edificio, fermo restando che la nuova destinazione deve essere consentita dalla disciplina edilizia di zona. Sono fatti salvi eventuali accordi o convenzioni precedentemente sottoscritti.".

8. Il comma 2 ter dell'articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, è sostituito dal seguente:

"2 ter. Gli interventi previsti dal comma 2 bis sono assentiti, in deroga all'articolo 6, mediante rilascio del permesso di costruire.".

9. I commi 3 e 5 dell'articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, sono abrogati.

10. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, dopo le parole: "articoli 2, 3" sono inserite le parole: "3 ter, 3 quater".

11. Al comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, le parole: "31 marzo 2009" sono sostituite con le parole: "31 ottobre 2013".

12. Il comma 7 dell'articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, è sostituito dal seguente:

"7. Le istanze per gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 3 ter, 3 quater e 4 devono essere presentate entro il 10 maggio 2017.".

13. Dopo il comma 8 dell'articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, è aggiunto il seguente:

"8 bis. Al fine di consentire il riordino e la rigenerazione del tessuto edilizio urbano già consolidato ed in coerenza con l'obiettivo prioritario di ridurre o annullare il consumo di suolo, anche mediante la creazione di nuovi spazi liberi, in attuazione dell'articolo 2 bis del DPR n. 380/2001 gli ampliamenti e le ricostruzioni di edifici esistenti situati nelle zone territoriali omogenee di tipo B e C, realizzati ai sensi della presente legge, sono consentiti anche in deroga alle disposizioni in materia di altezze previste dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e successive modificazioni, sino ad un massimo del 40 per cento dell'altezza dell'edificio esistente.".

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