Articolo abrogato dall’art. 19, comma 1, della L.R. 04/04/2019, n. 14, così recitava:

Art. 8 - Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche"

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, le parole: "Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3" sono sostituite con le parole "Ferma restando l'applicazione dell'articolo 17 del DPR n. 380/2001, per gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 3 ter e 3 quater".

2. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, dopo le parole "o dell'avente titolo", sono aggiunte le parole: "; negli stessi casi, per le famiglie con un numero di figli pari o superiore a tre, il contributo afferente al permesso di costruire non è dovuto".

3. Al comma 1 bis dell'articolo 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 dopo le parole: "articoli 2 e 3" sono inserite le parole: "3 ter e 3 quater" e le parole: "3 kwh" sono sostituite con le parole: "3 kW".

4. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, è inserito il seguente:

"1 ter. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 1 bis si intendono riferite:

a) nel caso previsto dagli articoli 2 e 3 ter al volume o alla superficie ampliati;

b) nel caso previsto dagli articoli 3 e 3 quater al volume ricostruito e alla nuova superficie comprensivi dell'incremento.".

5. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, è aggiunto il seguente:

"2 bis. Per usufruire delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 1 bis, lettera a), l'obbligo a stabilire e a mantenere la residenza di cui all'articolo 1 bis, comma 1, lettera a) non può essere inferiore ai quarantadue mesi successivi al rilascio del certificato di agibilità. Qualora si contravvenga a tale obbligo il comune, a titolo di penale, richiede il versamento dell'intero contributo altrimenti dovuto maggiorato del 50 per cento; per i comuni turistici la suddetta maggiorazione è pari al 200 per cento.".”

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