Lettera soppressa dalla L.R. 20/05/2020, n. 15.

La lettera c) del comma 2 dell’articolo 2 così recitava:

“c) i sindaci dei comuni capoluogo di provincia e di Regione, ovvero il vicesindaco del comune capoluogo, qualora il sindaco cumuli anche la carica di presidente di provincia o di sindaco della Città metropolitana;”.

Dalla redazione