Comma abrogato dalla L.R. del 09/01/2012 n.2. Il comma 1 dell’articolo 6 così recitava: “Le varianti allo strumento urbanistico generale, consentite in deroga al divieto di cui all’articolo 48, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere adottate fino all’approvazione del primo PAT e comunque non oltre il 31 dicembre 2011.”

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