Articolo abrogato, dall’art. 25, comma 1, della L.R. 27/05/2024, n. 12.

Ai sensi dell’art. 27, comma 1, della L.R. 27/05/2024, n. 12 la disposizione entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel BUR dei regolamenti attuativi di cui ai commi 1 degli artt. 7, 13, 17, 22 della L.R. 27/05/2024, n. 12.

L’articolo così recitava:

Art. 2. - Modifiche dell'articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"

1. La rubrica dell'articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, è sostituita dalla seguente: "Valutazione ambientale strategica (VAS)".

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" ed ai fini della verifica di sostenibilità ambientale di piani e di programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2 del medesimo articolo 6, la Giunta regionale predispone una scheda contenente le informazioni necessarie per la valutazione degli eventuali impatti significativi sull'ambiente, derivanti dall'attuazione del piano o del programma.

4-ter. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare da rendersi entro trenta giorni decorsi i quali se ne prescinde, definisce i contenuti della scheda di cui al comma 4 bis, nel rispetto dei principi contenuti nell'articolo 12 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed in conformità ai criteri dell'allegato I alla parte seconda del medesimo decreto legislativo, indicando almeno i seguenti elementi:

a) riferimenti identificativi dell'istanza;

b) caratteristiche del piano;

c) caratteristiche dei potenziali effetti sull'ambiente e localizzazione delle aree che ne possono essere interessate;

d) riferimenti normativi.

4-quater. L'autorità procedente, ovvero il proponente dei piani e programmi di cui al comma 4 bis, predispone la scheda con i contenuti di cui al comma 4-ter per:

a) le varianti al PAT o al PI:

1) conseguenti a modifiche o a correzioni della normativa, non sostanziali e di modesta entità;

2) conseguenti alla correzione cartografica dei perimetri degli ambiti dei PUA, nel limite del 10 per cento della superficie;

3) conseguenti alla procedura di sportello unico per le attività produttive di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante";

4) riguardanti la modificazione d'uso di singoli edifici esistenti;

5) previste dall'articolo 7 "Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili" della legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 "Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali";

6) conseguenti all'approvazione di opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico, nonché al recupero funzionale di ambiti o complessi immobiliari dismessi dal Ministero della Difesa;

b) i PUA e le relative varianti:

1) che abbiano una prevalente destinazione residenziale, la cui superficie di intervento non superi i tre ettari e che non interessino un'area tra quelle indicate dall'articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006;

2) conseguenti ad accordi di programma di cui all'articolo 7, già oggetto di VAS.

4-quinquies. L'autorità procedente, ovvero il proponente, trasmette la scheda di cui al comma 4 bis, debitamente compilata in ogni sua parte, all'autorità regionale competente in materia di VAS. L'autorità regionale si esprime con parere motivato entro quarantacinque giorni dal ricevimento della scheda, nel caso in cui verifichi la non sussistenza di potenziali effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani o delle varianti di cui al comma 4-quater. Il parere motivato è pubblicato integralmente nel sito istituzionale della Giunta regionale.

4-sexies. Qualora l'autorità regionale competente in materia di VAS, valutati i contenuti della scheda, verifichi l'esistenza di potenziali effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani o delle varianti di cui al comma 4 quater, si applicano le disposizioni e le procedure di cui al titolo secondo del decreto legislativo n. 152 del 2006.".

3. In sede di prima applicazione la Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare da rendersi entro trenta giorni decorsi i quali se ne prescinde, adotta il provvedimento di cui all'articolo 4, comma 4 ter, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Fino alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento di cui al comma 3 continuano ad applicarsi le procedure e le disposizioni vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.”

Dalla redazione

  • Appalti e contratti pubblici

La programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi pubblici

A cura di:
  • Emanuela Greco
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica