Articolo abrogato dalla L.R. 20/04/2018, n. 15, così recitava:

“Art. 9 Norma finale

1. La Giunta regionale, con provvedimento da assumere entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua ed istituisce, presso una sezione di fisica del presidio multizonale di prevenzione, il Centro regionale di riferimento per le radiazioni non ionizzanti, con compiti di studio, ricerca, standardizzazione e censimento di tutte le fonti di radiazioni di teleradiofrequenza e microonde, nonché di raccolta dei dati affluenti dalle singole sezioni di fisica dei presidi multizonali di prevenzione, in un unico Osservatorio regionale.”

Dalla redazione