Articolo abrogato dalla L.R. 20/04/2018, n. 15, così recitava:

“Art. 7 - Norma transitoria

1. Fermo restando, per tutti gli impianti disciplinati dalla presente legge, l'obbligo della comunicazione prevista dall'articolo 2, i titolari o i legali rappresentanti degli impianti per teleradiocomunicazioni indicati nell'articolo 3, che risultino operanti nel territorio regionale alla data del 31 dicembre 1996, devono, entro i termini di cui all'articolo 44 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 , richiedere la prescritta autorizzazione.

2. Il Presidente della Giunta regionale, nei casi di accertato superamento dei limiti massimi ammissibili di esposizione della popolazione di cui all'articolo 5, segnalato dalle competenti Sezioni di Fisica dei Presidi Multizonali di Prevenzione, impone, sentito il Sindaco del comune ove è installato l'impianto e con le modalità indicate nel comma 2 dell'articolo 6, agli esercenti gli impianti che concorrono a detto superamento secondo le vigenti disposizioni regionali, l'adozione di immediate misure protettive atte a ricondurre i valori di esposizione entro i limiti stabiliti dalla normativa e, all'occorrenza, vieta l'utilizzo dell'impianto per il tempo necessario per le azioni di risanamento.”

Dalla redazione