Comma modificato dall’art. 6, comma 1, della L.R. 24/12/2013, n. 35 e, successivamente, abrogato dall’art. 9, comma 1, della L.R. 20/09/2022, n. 23, così recitava:

“1. Per somministrazione di pasti, spuntini e bevande si intendono le attività di vendita per il consumo sul posto dei prodotti forniti dall’azienda agrituristica all’ospite in locali o superfici attrezzati.”

Dalla redazione