Articolo abrogato, dall’art. 25, comma 1, della L.R. 27/05/2024, n. 12.

Ai sensi dell’art. 27, comma 1, della L.R. 27/05/2024, n. 12 la disposizione entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel BUR dei regolamenti attuativi di cui ai commi 1 degli artt. 7, 13, 17, 22 della L.R. 27/05/2024, n. 12.

L’articolo così recitava:

Art. 11 - Modifica all'articolo 19 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale"

1. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 è sostituito dal seguente:

"1. Per le tipologie progettuali di cui all'Allegato II, Parte II, del Decreto legislativo, il parere richiesto è espresso dal direttore di area competente in materia di tutela dell'ambiente, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico VIA.".”

Dalla redazione