N6 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 2, comma 1, della L.R. 29/11/2022, n. 27, così recitava:

“Art. 49 - Modalità e termini

1. Il collaudo è sempre affidato in corso d'opera. Nel caso di lavori di importo inferiore o uguale a 500.000,00 euro il certificato di collaudo può essere sostituito da quello di regolare esecuzione redatto e sottoscritto dal direttore dei lavori.

2. La nomina del collaudatore è obbligatoria quando siano iscritte riserve sui documenti contabili per un ammontare superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale e deve essere disposta entro trenta giorni dalla iscrizione delle riserve.

3. Nel certificato di collaudo si attesta l'avvenuta verifica dei livelli di prestazione prescritti dal capitolato speciale d'appalto e dalle normative tecniche di settore.

4. All'organo di collaudo sono altresì affidate le verifiche tecnico - contabili inerenti l'erogazione degli acconti e dei saldi dei contributi regionali di cui all'articolo 54, commi 2 e 3.

5. Gli atti di contabilità finale sono trasmessi dal responsabile del procedimento al collaudatore entro due mesi dall'ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo è rilasciato entro i successivi quattro mesi ed approvato dall'amministrazione aggiudicatrice non oltre i successivi due mesi.”

Dalla redazione