N31 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato dall’art. 33, commi 1-2, della L.R. 20/07/2007, n. 17; dall’art. 8, comma 1, della L.R. 21/09/2021, n. 27 e, successivamente, sostituito dall’art. 3, comma 1, della L.R. 29/11/2022, n. 27.

Ai sensi dell’art. 4, comma 1, della L.R. 29/11/2022, n. 27, il presente articolo, come sostituito dall’articolo 3, si applica ai contratti di lavori pubblici per i quali il 3 dicembre 2022 non sia stato adottato il provvedimento di conferimento dell'incarico di collaudo.

Ai sensi dell’art. 5, comma 1, della L.R. 29/11/2022, n. 27, il presente articolo, come sostituito dall’articolo 3, e le disposizioni transitorie di cui all’articolo 4, comma 1 trovano applicazione anche per i conferimenti di incarico di collaudo dei lavori pubblici di competenza regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), numero 1) della presente legge regionale, previsti da normative regionali settoriali che attribuiscono la competenza della nomina dei collaudatori a soggetti diversi dalla struttura regionale competente.

Dalla redazione