Articolo abrogato, dall’art. 25, comma 1, della L.R. 27/05/2024, n. 12.

Ai sensi dell’art. 27, comma 1, della L.R. 27/05/2024, n. 12 la disposizione entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel BUR dei regolamenti attuativi di cui ai commi 1 degli artt. 7, 13, 17, 22 della L.R. 27/05/2024, n. 12.

L’articolo così recitava:

Art. 1 - Inserimento dell’articolo 5 bis, nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modificazioni

1. Dopo l’articolo 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente:

“Art. 5-bis - Disposizioni per l’attuazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 “Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”

1. La prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento hanno lo scopo di evitare, oppure, qualora non sia possibile, di ridurre le emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo, i rifiuti ed il consumo delle risorse, al fine di conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente nel suo complesso.

2. La Regione del Veneto attua la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, relativa alla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento, dando piena esecuzione alle disposizioni del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”, e successive modificazioni, di recepimento della direttiva stessa e ponendo ulteriori prescrizioni in ordine al rilascio, al rinnovo ed al riesame dell’autorizzazione integrata ambientale degli impianti esistenti e nuovi, definiti come tali dall’articolo 2, comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo n. 59/2005.

3. Il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell’autorizzazione integrata ambientale degli impianti nuovi ed esistenti di cui al presente articolo si riferiscono alle categorie di attività industriali di cui all’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005, salvo quelle ricomprese anche nell’Allegato V del medesimo decreto legislativo n. 59/2005, riservate alla competenza statale.

4. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera l) del decreto legislativo n. 59/2005, la Regione individua le autorità competenti al rilascio, al rinnovo ed al riesame dell’autorizzazione integrata ambientale degli impianti nuovi ed esistenti di cui al presente articolo, tenendo conto dell’esigenza di definire un unico procedimento di autorizzazione integrata ambientale.

5. Le autorità competenti individuate ai sensi del comma 4 sono:

a) la Regione, quanto agli impianti esistenti e nuovi individuati dall’Allegato A, “Categorie di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale regionale”, della presente legge;

b) le province, quanto agli impianti esistenti e nuovi individuati dall’Allegato B, “Categorie di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale provinciale”, della presente legge.

6. La Regione e le province applicano la procedura ai fini del rilascio, rinnovo e riesame dell’autorizzazione integrata ambientale, ivi compresa la disciplina dei contenuti della domanda e le modalità di presentazione della stessa, secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 59/2005. Con provvedimento della Giunta regionale viene definita ed approvata la modulistica necessaria all’omogenea predisposizione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all’autorizzazione integrata ambientale; con il medesimo provvedimento la Giunta regionale approva altresì il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande per l’autorizzazione integrata ambientale, conformemente alle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 59/2005.

7. Coerentemente alle disposizioni di cui all’articolo 197, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, le province competenti per territorio svolgono le funzioni di verifica e controllo preventivo, compresi i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi, necessarie all’istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, per l’avvio e l’esercizio degli impianti di gestione dei rifiuti individuati dagli allegati A e B di cui al comma 5, lettere a) e b).

8. Le funzioni di verifica e controllo preventivo di cui al comma 7 sono riferite all’esercizio di nuovi impianti di gestione dei rifiuti nonché alla modifica sostanziale e all’adeguamento degli impianti esistenti alle disposizioni del decreto legislativo n. 59/2005 e sono svolte, con l’avvalimento dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV), secondo le procedure ed i criteri definiti con provvedimento della Giunta regionale.

9. Coerentemente alle disposizioni di cui all’articolo 197, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 152/2006, le province competenti per territorio svolgono le funzioni di cui all’articolo 11, commi 9, lettere a), b), c) e 10 e all’articolo 16, comma 8 del decreto legislativo n. 59/2005, rispetto agli impianti di gestione dei rifiuti individuati dagli allegati A e B di cui al comma 5, lettere a) e b), anche avvalendosi per i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari, dell’ARPAV.”.

2. La legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive modificazioni è integrata dagli Allegati A “Categorie di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale regionale” e B “Categorie di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale provinciale”.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce con proprio provvedimento la procedura ed i criteri in base ai quali le province svolgono l’attività di verifica e controllo preventivo necessaria all’istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, per l’avvio e l’esercizio degli impianti di gestione dei rifiuti individuati dagli allegati A e B di cui al comma 2, nonché i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari all’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 11, commi 9, lettere a), b), c) e 10 e all’articolo 16, comma 8 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”. Col medesimo provvedimento la Giunta regionale, nelle more dell’approvazione del decreto ministeriale di cui all’articolo 18, comma 2 del decreto legislativo n. 59/2005, approva apposito tariffario per la determinazione delle somme che i soggetti gestori degli impianti sono tenuti a versare all’autorità competente per l’istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale di cui agli articoli 5 e 9 del decreto legislativo n. 59/2005 stesso e definisce le modalità di versamento delle somme medesime.”

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