Articolo abrogato dall’art. 5, comma 1, della L.R. 18/06/2024, n. 14, così recitava:

Art. 6 - Modifiche all'articolo 60 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018"

1. Al comma 1 dell'articolo 60 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 le parole: "di progetti" sono sostituite dalle seguenti: "di piani di impianto".

2. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 60 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Ai fini di cui al comma 1, la Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario, in conformità alle proprie finalità istituzionali di salvaguardia delle biodiversità vegetali di interesse naturalistico, contribuisce all'esecuzione di piani d'impianto di essenze arboree ed arbustive autoctone da parte di comuni singoli ed associati, sia in aree verdi comunali che in aree private, attraverso la fornitura gratuita di materiale di propagazione di origine certificata.

3. L'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario è incaricata di formulare le linee guida per la redazione dei piani di impianto a cura dei comuni singoli ed associati, in relazione alle finalità di cui al comma 1.

4. I comuni singoli ed associati interessati presentano all'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario, nei termini e secondo le modalità definite dalla stessa Agenzia, i piani d'impianto di cui al comma 2.

5. Le modalità di assegnazione del materiale vivaistico sono definite dalla Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario, che riferisce annualmente alla Giunta regionale in ordine al numero di istanze pervenute ed ai piani finanziati.".”

Dalla redazione