N5 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 11/05/2015, n. 8. L’articolo 28 così recitava: “Art. 28 - Azioni di intervento straordinario per l'impiantistica sportiva - 1. La Giunta regionale, al fine di qualificare il territorio delle province del Veneto attraverso la presenza di impianti sportivi di eccellenza, a livello nazionale od internazionale, adotta, sentita la competente commissione consiliare un programma di intervento straordinario per la realizzazione ed il recupero di impianti sportivi. Le iniziative inserite in tale programma possono beneficiare di contributi in conto capitale attraverso la stipula di specifici accordi di programma con la Giunta regionale.

2. La Giunta regionale, nella redazione del programma, riconosce priorità agli interventi aventi le seguenti caratteristiche:

a) la partecipazione del capitale privato;

b) la disponibilità delle aree per la realizzazione dell'intervento;

c) la cantierabilità degli interventi;

d) l'intesa tra il Comitato regionale del CONI e il soggetto realizzatore.

3. Sono ritenute ammissibili esclusivamente le iniziative, almeno una per provincia, il cui costo di realizzazione risulti pari ad almeno euro 500.000,00, mentre l'ammontare massimo del contributo regionale è stabilito in euro 1.500.000,00.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 5.000.000,00 per l'esercizio 2006, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0179 "Interventi per l'impiantistica sportiva" del bilancio di previsione 2006.

5. Gli interventi inseriti nel programma di intervento straordinario sono privilegiati nel riparto delle risorse destinate a fini analoghi da altre leggi regionali e nazionali nonché da provvedimenti comunitari.”

Dalla redazione