Articolo abrogato dall'art. 8, comma 4, della L.R. 16/08/2007, n. 23, così recitava:

“Art. 39 - Sviluppo e miglioramento dell'attività dei Servizi di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (S.P.I.S.A.L.)

1. A decorrere dall'anno 2002, l'importo dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 21, comma 2, del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, in materia di sicurezza e igiene del lavoro, è destinato, per un terzo dell'importo introitato nell'anno precedente, allo sviluppo e al miglioramento dell'attività degli S.P.I.S.A.L. (u.p.b. U0140).”

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