Articolo abrogato dall'art. 8, comma 1, della L.R. 31/12/2012, n. 55, così recitava:

Art. 2 - Modifiche all'articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" e successive modificazioni

1. Al comma 7-bis 2 dell'articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 dopo le parole "finalizzate alla ristrutturazione, riconversione, cessazione, riattivazione e ampliamento di attività produttive esistenti" sono aggiunte le parole "nonché alla trasposizione, a parità di superficie di zona e per comprovate ragioni di tutela ambientale e della salute, di zone territoriali omogenee D a carattere industriale e artigianale interessate da un'unica struttura aziendale".”

Dalla redazione