Articolo abrogato dalla L.R. del 23/04/2004 n.11. L'articolo 11 così recitava: "1. Per "zone produttive (Z.T.O D)" di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 devono intendersi le zone territoriali omogenee di tipo D, di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, che abbiano destinazione industriale, artigianale e commerciale.

2. Per "attività produttive" di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35, devono intendersi le attività produttive di tipo industriale, artigianale e commerciale."

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