Articolo aggiunto dalla L.R. 30/01/2004, n. 1 e abrogato dalla L.R. 03/02/2020, n. 6.

L’articolo 5-ter così recitava:

“Art. 5-ter - Interventi a favore della promozione dell'agroalimentare tipico del territorio del Veneto Orientale

1. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 3, della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad assegnare un contributo di euro 200.000,00 per l'anno 2004 alla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura di Venezia, per la realizzazione di progetti di promozione dell'agroalimentare tipico del territorio del Venero Orientale (u.p.b. U0038 "Promozione e servizi a favore delle coltivazioni agricole e del settore floricolo").”

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