Articolo abrogato dalla L.R. 03/02/2020, n. 6.

L’articolo 5 così recitava:

“Art. 5 - Interventi a favore dell'autoparco di Portogruaro

1. Allo scopo di completare le opere necessarie all'avvio dell'autoparco di Portogruaro, ammesso ai benefici già previsti dalla legge regionale 24 novembre 1987, n. 56, la Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo di lire 300 milioni.”

Dalla redazione