N1 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 14/01/2003, n. 3.

L’articolo 3 così recitava:

“Art. 3 - Interventi per la costituzione di centri servizi alle imprese

1. In relazione alle finalità previste dalla presente legge, la Giunta regionale concede contributi in conto capitale ad associazioni imprenditoriali, alla società Veneto Innovazione S.p.A., a consorzi e società consortili, anche a capitale misto, tra imprese per la realizzazione, anche con la collaborazione di Università ed enti di ricerca, di centri servizi alle imprese. Tali centri svolgono attività di formazione, ricerca, consulenza e promozione di nuove attività imprenditoriali nei seguenti ambiti:

a) sistemi di telecomunicazione;

b) tutela dell'ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;

c) scambi commerciali con i Paesi dell'Est;

d) innovazione tecnologica di processo e/o di prodotto.

2. I contributi sono concessi sulle spese per l'acquisto, la realizzazione e/o ristrutturazione della sede nella misura massima di lire 1 miliardo nonché sugli oneri per la realizzazione di specifiche iniziative nella misura massima del 25 per cento della spesa ammessa. Ad ogni centro servizi non può comunque essere erogato un contributo complessivo superiore a lire 1,5 miliardi in ciascun triennio.

3. I benefici previsti dal presente articolo sono cumulabili con quelli previsti da norme statali e comunitarie nel limite massimo del 75 per cento della spesa ammessa.

4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina le modalità per la presentazione delle domande nonché per l'erogazione dei contributi.

5. La concessione del contributo è disposta dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla presentazione delle domande.

6. In sede di prima applicazione della legge, tra le attività di cui al comma 1 è data priorità ai sistemi di telecomunicazione.”

Dalla redazione