Articolo abrogato dall'art. 19, comma 1, della L.R. 04/04/2019, n. 14, così recitava:

"Art. 4 - Interventi per favorire la riqualificazione degli insediamenti turistici e ricettivi e di altri sistemi di captazione delle radiazioni solari

1. Fermo restando quanto consentito dagli articoli 1, 2 e 3 è possibile ampliare fino al 20 per cento le attrezzature all’aperto di cui all’allegato S/4 lettera b) e lettera d) numeri 1) e 2) della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”, anche se ricadenti in area demaniale.

2. Nell’ipotesi in cui gli insediamenti turistici, ricettivi e ricreativi effettuino investimenti nell’ambito degli interventi di cui al comma 1, le concessioni demaniali marittime si intendono prorogate per la durata massima prevista dalle vigenti normative nazionali e regionali.”

Dalla redazione