Articolo abrogato da art. 12, comma 1, della L.R. 05/04/1993, n. 12, così recitava:

“Art. 12 (Promozione attività sportiva)

1. Il limite di cui all'ultimo comma della legge regionale 24 agosto 1979, n. 60 “Provvedimenti per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive e ricreative”, è elevato a lire 5 milioni per ciascuna iniziativa.

2. Il sesto comma dell'art. 5 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 36 è così modificato: “In caso di mancata attuazione dell'iniziativa per la quale è stato assegnato il contributo, la Giunta regionale ne dispone la revoca e procede al recupero delle somme eventualmente erogate, assegnandole ad altre iniziative, anche di altro livello ovvero alla pubblicazione di ricerche relative nel settore dello sport.”.

3. Al medesimo art. 5 della legge regionale n. 36/ 1985 è aggiunto il seguente comma:

“Per interventi di cui all'articolo 2, lett. d), della legge il contributo è determinato nella misura massima di lire 50 milioni per ogni iniziativa”.

4. A partire dall'anno 1992 gli interventi diretti alla promozione della attività sportiva per handicappati sono attribuiti al Comitato regionale veneto della federazione italiana sport disabili(FISD) (cap. 73054).”

Dalla redazione