Articolo abrogato dall'art. 38, comma 2, della L.R. 17/01/2002, n. 2, così recitava:

“Art. 2 (Tributi propri)

1. L'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile dalle imprese industriali e artigiane, di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito con modificazioni dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, è determinata dall'1 gennaio 1992 in lire 20 al metro cubo di gas erogato nel territorio della Regione Veneto.”

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