Articolo inserito dall'art. 11 della L.R. 25/07/2019, n. 29.

La Corte Costituzionale, con sentenza del 25/11/2020, n. 247, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 della L.R. 25/07/2019, n. 29, nella parte in cui inserisce l’art. 40-bis nella presente legge regionale, limitatamente alla previsione dell’esonero dal contributo di costruzione di cui all’art. 16, comma 4, lettera d-ter, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nelle ipotesi di cambio di destinazione d’uso con aumento di valore degli immobili costitutivi della memoria e dell’identità storico-culturale del territorio disciplinati dal medesimo art. 40-bis.

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