Articolo abrogato dall'art. 29, comma 1, della L.R. 11/05/2015, n. 8, così recitava:

Art. 60 - Modifica delle leggi regionali 5 aprile 1993, n. 12 e 14 agosto 2003, n. 17 in materia di impiantistica sportiva - omissis.

2. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 14 agosto 2003, n. 17 "Norme per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva delle persone con disabilità":

a) la lettera b) del comma 2 dell'articolo 1;

b) la lettera b) del comma 3 dell'articolo 1;

c) l'articolo 3.

3. La legge regionale 14 agosto 2003, n. 17 continua ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti e per l'esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alla legge medesima.

omissis.”

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