Articolo abrogato dalla L.R. del 07/11/2013 n. 27. L’articolo 7 così recitava: “Art. 7 - Connessione alla rete elettrica - 1. La costruzione e l’esercizio degli elettrodotti di interesse esclusivamente locale previsti dall’articolo 2, comma 2, lettera e), sono autorizzati dal comune nel cui territorio essi insistono.”

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