Articolo abrogato dalla L.R. del 07/11/2013 n. 27. L’articolo 6 così recitava: “Art. 6 - Impianti solari termici non integrati e non aderenti - 1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, l’installazione di impianti solari termici non integrati e non aderenti in edifici a uso residenziale, terziario o produttivo è considerata manutenzione straordinaria ed è soggetta alla denuncia di inizio attività prevista dagli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, l’installazione di impianti solari termici negli spazi privati annessi agli edifici esistenti è considerata estensione dell’impianto idrico-sanitario già in opera ed è soggetta alla denuncia di inizio attività prevista dagli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni.”

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