Articolo abrogato dalla L.R. del 07/11/2013 n. 27. L’articolo 5 così recitava: “Art. 5 – Documentazione - 1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 4, comma 3, i soggetti interessati presentano apposita domanda, corredata della seguente documentazione:

a) il progetto con la descrizione dell’impianto di cui si chiede l’autorizzazione e la domanda al gestore per la connessione dell’impianto alla rete elettrica di distribuzione, con allegata relazione descrittiva;

b) la documentazione attestante la disponibilità dell’area sede dell’impianto, limitatamente alla sede dell’impianto di produzione;

c) la valutazione di incidenza ambientale, ove prevista, ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” e successive modifiche e integrazioni;

d) per i progetti richiedenti l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, la relazione paesaggistica redatta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005 “Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;

e) per i progetti soggetti a valutazione d’impatto ambientale, la documentazione prescritta dall’articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed integrazioni.”

Dalla redazione