Articolo abrogato dalla L.R. del 07/11/2013 n. 27. L’articolo 4 così recitava: “Art. 4 - Impianti fotovoltaici non integrati e non aderenti - 1. Gli impianti fotovoltaici non integrati e non aderenti di potenza di picco non superiore a 20 kW, sempreché non ubicati in aree naturali protette, non sono soggetti a valutazione d’impatto ambientale.

2. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni nonché il rilascio della autorizzazione, ove prescritta, alla costruzione e all’esercizio della linea di connessione prevista dalla legge regionale 6 settembre 1991, n. 24, l’installazione di impianti fotovoltaici non integrati o non aderenti di potenza di picco non superiore a 20 kW è soggetta alla denuncia di inizio attività prevista dagli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e successive modifiche ed integrazioni, da presentare al comune territorialmente competente.

3. La costruzione e l’esercizio degli impianti fotovoltaici non integrati e non aderenti di potenza di picco superiore a 20 kW, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi sono autorizzati dalla Regione ai sensi e con le modalità previste dall’articolo 12, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e successive modifiche ed integrazioni.

4. Nelle ipotesi in cui non è necessario acquisire le autorizzazioni di più amministrazioni, per gli interventi di cui al comma 3 non si procede all’indizione della conferenza di servizi e le relative autorizzazioni sono rilasciate dal comune competente per territorio.”

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