Articolo abrogato dalla L.R. del 07/11/2013 n. 27. L’articolo 3 così recitava: “Art. 3 - Impianti aderenti e integrati - 1. L’installazione di impianti solari termici o fotovoltaici di qualsiasi potenza, aderenti o integrati nei tetti degli edifici, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, di superficie non superiore a quella della copertura, è soggetta a comunicazione preventiva al comune territorialmente competente, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modifiche ed integrazioni, nonché il rilascio della autorizzazione, ove prescritta, alla costruzione e all’esercizio della linea di connessione prevista dalla legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 “Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt”.

2. Gli impianti fotovoltaici aderenti o integrati, sempreché non ubicati in aree naturali protette, non sono soggetti a valutazione d’impatto ambientale.”

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